Sunto dell’ORDINANZA 105 del 23 dicembre 2016 (divieto di fumo nei parchi)
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
Considerata la necessità di preservare il decoro urbano dei centri abitati e di salvaguardare e promuovere un corretto utilizzo dell’ambiente;
Rilevato che è uso frequente da parte degli adulti nei parchi gioco fumare in presenza dei bambini, dando un cattivo esempio a questi ultimi;
Rilevato, inoltre, che secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte;
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ORDINA
A tutti i frequentatori delle aree verdi pubbliche o ad uso pubblico attrezzate, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:
- è vietato fumare nei parchi e nelle aree pubbliche attrezzate di seguito specificate:
- PARCO BOSCO DEI PRETI
- PARCO ALDO MORO
- PARCO DEI FIUMI
- PARCO DEL BERSAGLIERE
- PARCO DEL DONATORE (divieto solo per la zona dell’area sportiva)
- PARCO DON CARRARETTO
- PARCO DON ZILIOTTO
- PARCO FIAMME GIALLE
- PARCO GIACOMO CHILESOTTI
- PARCO MONS. ROSSINI (divieto solo perla zona dell‘area giochi)
- PARCO SAO GAETANO DO SUL
- PARCO VILLA FABRIS (divieto solo per l‘area del cinema)
- GIARDINO DEI GIUSTI
- AREA VIA BETULLE
- AREA VIA CANEO
- AREA VIA DEI FAGGI
- AREA VIA MAGENTA
- AREA VIA N. SAURO
- AREA VIA RETRONE
- AREA VIA S. CABOTO
- AREA VIA SEGANTINI
- AREA VIA DELLA PIEVE
- AREA VIA S. ILARIO;
- AREA VIA S. ILARIO;
AVVERTE
Le violazioni al divieto di fumo nei parchi e nelle aree attrezzate, come sopra specificate, sono punite con sanzione amministrativa compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.