divieto di fumo nei parchi

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Sunto dell’ORDINANZA 105 del 23 dicembre 2016 (divieto di fumo nei parchi)

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
Considerata la necessità di preservare il decoro urbano dei centri abitati e di salvaguardare e promuovere un corretto utilizzo dell’ambiente;
Rilevato che è uso frequente da parte degli adulti nei parchi gioco fumare in presenza dei bambini, dando un cattivo esempio a questi ultimi;
Rilevato, inoltre, che secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte;

ORDINA
A tutti i frequentatori delle aree verdi pubbliche o ad uso pubblico attrezzate, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

  1. è vietato fumare nei parchi e nelle aree pubbliche attrezzate di seguito specificate:
    • PARCO BOSCO DEI PRETI
    • PARCO ALDO MORO
    • PARCO DEI FIUMI
    • PARCO DEL BERSAGLIERE
    • PARCO DEL DONATORE (divieto solo per la zona dell’area sportiva)
    • PARCO DON CARRARETTO
    • PARCO DON ZILIOTTO
    • PARCO FIAMME GIALLE
    • PARCO GIACOMO CHILESOTTI
    • PARCO MONS. ROSSINI (divieto solo perla zona dell‘area giochi)
    • PARCO SAO GAETANO DO SUL
    • PARCO VILLA FABRIS (divieto solo per l‘area del cinema)
    • GIARDINO DEI GIUSTI
    • AREA VIA BETULLE
    • AREA VIA CANEO
    • AREA VIA DEI FAGGI
    • AREA VIA MAGENTA
    • AREA VIA N. SAURO
    • AREA VIA RETRONE
    • AREA VIA S. CABOTO
    • AREA VIA SEGANTINI
    • AREA VIA DELLA PIEVE
    • AREA VIA S. ILARIO;
    • AREA VIA S. ILARIO;

AVVERTE
Le violazioni al divieto di fumo nei parchi e nelle aree attrezzate, come sopra specificate, sono punite con sanzione amministrativa compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.